Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 187

Gli operatori bancari, nella gestione del servizio di tesoreria a favore delle UU.SS.LL., adempiendo a funzioni oggettivamente pubblicistiche, sono sottoposti alla disciplina sul diritto di accesso contenuta negli artt. 22 e 23 L. n. 241/90, anche se il servizio viene esercitato sulla base di un contratto di appalto piuttosto che di un atto di concessione.

Si riportano i seguenti passaggi dal corpo motivazionale della sentenza:
«[…] Il Collegio concorda con le conclusioni del primo giudice sulla portata dell’art. 23, co. 1 della legge n. 241 del 1990 e identifica nei gestori del pubblico servizio, sottoposti ad accesso, tutti i soggetti attributari di funzioni pubbliche. In questo ambito trova collocazione l’attività del tesoriere, per l’attinenza del servizio espletato ai compiti pubblicistici del beneficiario, in virtù della devoluzione legislativa all’istituto bancario della gestione del danaro delle unità sanitarie locali, con l’art. 35 della legge n. 119 n. del 1981 e successivamente con l’art. 11 del D.Lgs. n. 502 del 1993.
[…]
Se la tutela dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 è apprestata in favore del soggetto privato inteso coma parte debole nei confronti della p.a., analoga tutela deve essere apprestata ad un’amministrazione come è la U.S.L. quando si trovi nella stessa posizione di debolezza nei confronti del privato investito di una funzione pubblica, come è il tesoriere che sia depositario delle somme appartenenti alla stessa U.S.L. e rifiuti di prestare il dovuto onere di collaborazione. Non è perciò sostenibile che l’istituto di credito sia privo di legittimazione ad adempiere alla domanda di accesso»
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Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, n. 187