TAR Piemonte, sez. II, 7 luglio 2010, n. 3008

L’esercizio del diritto di prelazione in ordine al trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali esercitabile dal Ministero ovvero, nel caso di rinuncia, ai sensi dell’art. 62, 3 comma d.lgs. n. 42/2004, dalla Regione o da altri enti territoriali interessati, è soggetto al solo termine perentorio, fissato a pena di decadenza, di giorni sessanta decorrenti dalla denuncia dell’atto di trasferimento di cui all’art. 59 del ridetto decreto.
Gli altri termini previsti dal d.lgs. n. 42/2004 nella disciplina del procedimento di prelazione devono considerarsi non perentori, relativi a fasi meramente endoprocedimentali, volte a scandire il procedimento e non a tutelare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nella procedura. Il mancato rispetto degli stessi non appare pertanto idoneo di influire sul valido esercizio del diritto di prelazione se l’atto esprimente la volontà di procedere all’acquisto da parte dell’Ente pubblico è notificato all’alienante entro il sessantesimo giorno dalla denuncia di trasferimento.

TAR Piemonte, sez. II, 7 luglio 2010, n. 3008