Cassazione civile, sez. II, 19 gennaio 2009, n. 1206
Sul telelaser la Suprema Corte si conferma ulteriormente e cassa senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace – impungata dal ministero dell’interno e dal locale UTG – che aveva accolto il ricorso del trasgressore invocante l’inidoneità dell’apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocità.
È ormai univoca la giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo di rilevamento velocità denominato “telelaser 20-20” per cui «non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».
La rilevazione di velocità effettuata mediante telelaser […] deve ritenersi legittima in quanto, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l’accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all’attestazione dell’agente accertatore – assistita da fede privilegiata fino a querela di falso – la riferibilità della velocità proprio al veicolo da questi individuato.
Diversamente le disposizioni del Codice della Strada che si riferiscono a sistemi fotografici e di ripresa video riguardano l’ipotesi in cui l’accertamento dell’illecito avviene in un momento successivo a quello in cui è commessa l’infrazione e in assenza dell’agente accertatore, per cui si rende necessaria una documentazione per immagini.
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Cassazione civile, sez. II, 19 gennaio 2009, n. 1206






