Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 settembre 2021, n. 26512
La Corte di Cassazione ha cassato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna che aveva considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance, ritenendo non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008, stante la loro natura aleatoria ed in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro. Nella fattispecie peraltro si discuteva della tassazione del ragguardevole importo di euro 83.650,00 percepito a titolo di “mance” dal capo ricevimento alle dipendenze di un resort di lusso.
L’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve anche non solo direttamente dal datore di lavoro ma anche da altri in ragione del rapporto di lavoro, come nel caso delle mance lasciate dagli avventori di un albergo o di un ristorante.
Secondo la S.C. «Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste». Dispone infatti l’art. 49 del TUIR che “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri...”.
Il concetto di derivazione del reddito dal rapporto di lavoro, contenuto nella citata norma dell’art. 49 TUIR, «individua non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. Costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti».
Contestare la natura retributiva delle mance sostenendo che le stesse non sono ricomprese nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR d.P.R. n. 917/1986 non conduce ad un risultato diverso trattosi di nozione diversa e più ampia di quella di retribuzione.
Il fatto poi che per le mance spettanti ai croupiers sia stata prevista una deduzione forfettaria del 25%, ciò integrando una disciplina agevolativa per una specifica catedoria di lavoratori, comporta che detta disciplina non possa essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, avendo più volte questa Corte affermato la natura di stretta interpretazione delle norme in materia di agevolazione tributaria (cfr., ex multis, tra le altre, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2020, n. 23686; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24894; Cass. SU 2 maggio 2014, n. 9560).
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Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 settembre 2021, n. 26512






