Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2214

«Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 quindicesimo comma e 216 codice della strada, 22 e 23 della Legge 689 del 1981, censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista soltanto nel caso di contraffazione della targa (art. 100 commi 12 e 15 cod. strada) e non pure nell’ipotesi contestata all’opponente di targa non rifrangente (art. 100 comma 13 cod. strada), perché usurata.
Il motivo va accolto.
Ai sensi dell’art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell’art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti»

Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2214