Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4648
«Dato per incontroverso il fatto che il carrello portavivande, posto all’interno del piazzale antistante il supermercato della convenuta, si fosse mosso e fosse andato ad urtare ed a danneggiare la vettura dello S., la sentenza volge alla ricerca del responsabile del sinistro. A tal riguardo, il giudice innanzitutto rileva il fatto che la società abbia prima dichiarato, nella comparsa di costituzione e risposta, che il carrello apparteneva ad un terzo e poi, attraverso l’interrogatorio formale del suo rappresentante, abbia semplicemente sostenuto che l’oggetto non le apparteneva, senza, peraltro, provvedere a chiamare in garanzia quella ditta alla quale in origine aveva affermato appartenere il carrello.
A questo punto la sentenza accoglie la tesi sostenuta dall’attore, che pone la seguente alternativa: o il carrello investitore era del supermercato o al titolare di esso era stato lasciato in custodia da qualcuno e da esso utilizzato.
L’affermazione della colpa non è fatta discendere, dunque, da un rapporto di custodia, ma da un obbligo, implicitamente affermato, di curare che carrelli del supermercato o dei suoi fornitori non siano lasciati abbandonati nel piazzale antistante, per evitare la possibilità che essi, mettendosi in movimento, arrechino danni alle persone ed alle cose.
Tant’è che la sentenza impugnata fa un esplicito riferimento alla violazione della normale prudenza e negligenza».
Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4648






