Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2012, n. 9931
In tema di locazione la Suprema Corte, con pronuncia del 2009 (sez. III sent. n. 14343) ha ritenuto nulla la clausola contrattuale nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalitĂ non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico.
Una siffatta previsione sarebbe confliggente con lâadempimento dei doveri di solidarietĂ che si può manifestare attraverso lâospitalitĂ offerta per venire incontro ad altrui difficoltĂ , oltre che con la tutela dei rapporti sia allâinterno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con lâesplicazione di rapporti di amicizia.
Nellâattuale pronunciamento, a corollario della precedente sentenza, la medesima sezione della Corte specifica che lâospitalitĂ â anche non temporanea e protratta nel tempo â non concreta ipotesi di presunzione di sublocazione e se da essa neppure è dato presumere una detenzione autonoma dellâimmobile locato derivante da un concesso comodato, si deve necessariamente ritenere che la semplice durata di tale permanenza, in assenza di altre circostanze, non può essere assunta ad indizio grave e determinante idoneo a provare lâesistenza di una sublocazione o di un contratto di comodato.
Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2012, n. 9931





