Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2012, n. 9931

In tema di locazione la Suprema Corte, con pronuncia del 2009 (sez. III sent. n. 14343) ha ritenuto nulla la clausola contrattuale nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, fosse contenuto il riferimento al divieto di ospitalitĂ  non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico.
Una siffatta previsione sarebbe confliggente con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia.
Nell’attuale pronunciamento, a corollario della precedente sentenza, la medesima sezione della Corte specifica che l’ospitalità – anche non temporanea e protratta nel tempo – non concreta ipotesi di presunzione di sublocazione e se da essa neppure è dato presumere una detenzione autonoma dell’immobile locato derivante da un concesso comodato, si deve necessariamente ritenere che la semplice durata di tale permanenza, in assenza di altre circostanze, non può essere assunta ad indizio grave e determinante idoneo a provare l’esistenza di una sublocazione o di un contratto di comodato.

Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2012, n. 9931