Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2010, n. 23915
Lâaggravante specifica prevista dallâart. 80, 2 comma del DPR 309/90 per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui allâart. 73 del medesimo testo unico, per cui le pene sono aumentate (dalla metĂ a due terzi) se il fatto riguarda âquantitĂ ingentiâ di sostanza, vede la propria ratio nellâincremento del pericolo per la salute pubblica che ricorre quando il quantitativo della sostanza stupefacente sia tale da di agevolare e soddisfare il consumo di droga da parte di un elevato numero di tossicodipendenti e per un lungo periodo.
Orbene nel giudizio relativo allâapplicabilitĂ della aggravante di che trattasi, ovvero nella valutazione del quantitativo dello stupefacente, il giudice di merito non può prescindere dal riferirsi alla percentuale di principio attivo rinvenibile nello stesso.
Ed infatti se, con riferimento alle cosiddette âdroghe pesantiâ (in particolare eroina e cocaina), la Suprema Corte, in recenti pronunce (sez. VI, sent. n. 20119/2010), si è attestata sulla misura di due chilogrammi di sostanza con un valore medio di purezza ai fini della determinazione della soglia oltre la quale applicarsi lâaggravante del ridetto art. 80, nel caso di specie, attesa la scarsa concentrazione di principio attivo, pur a fronte di oltre dieci chilogrammi di sostanza stupefacente, ha ritenuto di dover cassare la sentenza di merito che aveva fatto applicazione dellâaggravante specifica in relazione alla âingente quantitĂ â senza considerare lâindice di purezza della sostanza e quindi la effettiva quantitĂ del principio attivo.
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Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2010, n. 23915






