Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 2007, n. 25953
La scelta di due o più professionisti di associarsi per dividere le spese e gestire insieme i proventi dell’attività lavorativa non è sufficiente a trasferire al sodalizio così costituito la titolarità del rapporto di prestazione d’opera intrattenuto con i clienti.
Neppure sussiste una legittimazione alternativa dei professionisti e dello studio associato nei confronti dei clienti. Ciascuno dei componenti dello studio conserva la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (Cfr. Cassazione, prima sezione, 6994/07; 1342/03; 1405/89) cosicché l’impiego negli atti di espressioni come “in proprio e quali titolari dello studio associato” assume un mero valore descrittivo, senza alcuna incidenza sulla legittimazione dei singoli professionisti.
Nella fattispecie i giudici di Piazza Cavour confermano come lo studio associato non possa essere considerato “un autonomo soggetto dotato di personalità” così respingendo il ricorso di un cliente secondo il quale nel giudizio di secondo grado era stata ingiustamente disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione degli appellanti, ovvero di due professionisti presenti in giudizio personalmente, mentre in primo grado il giudizio era stato instaurato dall’associazione professionale, unica (a suo dire) legittimata ad essere parte in causa.
Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 2007, n. 25953





