Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853
Lo studio professionale associato, anche se privo di personalità giuridica, rientra in quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato nell’art. 36 cod. civ.
L’avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell’associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all’associazione medesima.
Art. 36 Cod. Civ.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853






