Tribunale dellâUnione europea, 20 settembre 2011, T. 232-10
Lo stemma sovietico non può essere registrato come marchio comunitario: la sua registrazione come marchio comunitario deve essere negata se, ed in quanto, esso sia contrario allâordine pubblico e al buon costume anche in un solo Stato membro.
Il regolamento sul marchio comunitario (Regolamento CE del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario) prevede che la registrazione di un marchio debba essere esclusa per taluni motivi espressamente previsti nel testo. Ciò si verifica, in particolare, la qualora il marchio sia contrario allâordine pubblico e al buon costume, anche se tali impedimenti alla registrazione esistono solamente in una parte dellâUnione.
Nel 2006 la Couture Tech Ltd, una societĂ legata alle attivitĂ internazionali di uno stilista russo, ha presentato allâUfficio per lâarmonizzazione nel mercato interno (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo riprodotto qui a lato.
LâUAMI ha respinto tale domanda perchĂŠ il marchio richiesto consisteva nellâesatta raffigurazione dello stemma dellâex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS) . Richiamando a fondamento la normativa e la prassi amministrativa in taluni Stati membri â ossia lâUngheria, la Lettonia e la Repubblica ceca â lâUAMI ha considerato che i simboli in questione sarebbero stati percepiti come contrari allâordine pubblico e al buon costume da una parte rilevante del pubblico interessato che vive in quella parte dellâUnione europea un tempo assoggettata al regime sovietico.
La Couture Tech Ltd ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per lâannullamento di tale decisione.
Nella sentenza di oggi, il Tribunale considera, innanzitutto, che la registrazione di un marchio deve essere negata quando esso è contrario allâordine pubblico o al buon costume in una parte dellâUnione e tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.
In seguito, il Tribunale rileva che le nozioni di âordine pubblicoâ e di âbuon costumeâ devono essere interpretate non soltanto facendo riferimento alle circostanze comuni a tutti gli Stati membri ma prendendo in considerazione le circostanze specifiche degli Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato in tale territorio. Il Tribunale precisa che, essendo il regime comunitario dei marchi un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri non sono prese in considerazione, nella fattispecie, per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, dei simboli legati allâex URSS.
Infine, il Tribunale considera che lâUAMI non ha commesso errori di valutazione nellâaffermare, in base a un esame degli elementi relativi alla situazione in particolare in Ungheria, che il marchio richiesto era contrario allâordine pubblico e al buon costume nella percezione del pubblico di riferimento. Infatti, ai sensi della normativa ungherese, la falce, il martello e la stella rossa a cinque punte sono considerati simboli di dispotismo e il loro utilizzo è contrario allâordine pubblico.
Il Tribunale decide, quindi, che nei limiti in cui la registrazione di un marchio deve essere negata se esso è contrario allâordine pubblico e al buon costume anche solamente in una parte dellâUnione â ivi compreso in un solo Stato membro â non è necessario valutare gli altri elementi relativi alla percezione del pubblico di riferimento situato in Lettonia e in Repubblica ceca. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Couture Tech Ltd.
Tribunale dellâUnione europea, 20 settembre 2011, T. 232-10


