Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3532

Dispone l’art. 21 della Legge IVA (DPR 633/1972) all’ottavo ed ultimo comma “Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.
All’interpretazione di questa norma è legata la soluzione della questione posta alla Suprema Corte con il ricorso introduttivo del giudizio ovvero se i costi di spedizione della fattura al domicilio dell’utente (nella fattispecie trattasi dell’invio delle fatture emesse da Telecom Italia per i servizi di telefonia fissa) siano o meno addebitabili a quest’ultimo.
Più precisamente alla Corte è stato necessario chiarire se la spedizione per via postale della fattura – ipotesi peraltro meramente eventuale potendo la stessa essere consegnata a mano o anche, alternativamente, recapitata in formato elettronico via email – vada considerata o meno come una componente dell’operazione di emissione della fattura stessa od un adempimento ad essa conseguente, il cui costo il legislatore ha voluto lasciare a carico di chi cede il bene o presta il servizio.
Secondo i giudici di Piazza Cavour la spedizione postale della fattura non si presta ad essere ricondotta all’operazione di emissione per il fatto che l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 21 dispone che “La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica” mentre il comma quarto del medesimo articolo prevede che la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione imponibile.
In altri termini l’operazione fatturazione si ha per conclusa nel momento antecedente alla spedizione del documento ovvero con la formazione dello stesso. Consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale la fatturazione non si può considerare compiuta.
L’attività ermeneutica svolta dalla Corte in relazione alla norma di che trattasi si affida alla seguente ulteriore considerazione.
L’ultimo comma dell’art. 21 della Legge IVA è stato aggiunto successivamente alla formulazione originaria dell’articolo (più precisamente per effetto delle modifiche apportate dal DPR n. 687/1974).
In particolare lo scopo del legislatore del 1974 è stato quello di evitare che il trasferimento costi della operazione di fatturazione sul cliente potesse rappresentare un ostacolo all’applicazione dell’imposta.
Pur tuttavia non è dato comprende per quale ragione – osservano i Supremi magistrati – si sia adoperata una formulazione criptica della norma stessa, nella quale ricondurre forzatamente i costi relativi al recapito della documentazione fiscale, quando gli stessi avrebbero potuto bene essere previsti a chiare lettere nella formulazione della norma.
Non solo. La stessa legge IVA all’art. 15 esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate (art. 15, n. 3). Ne deriva che, se le parti hanno contrattualmente concordato che il pagamento del servizio reso sia effettuato previo ricevimento della fattura al domicilio del debitore (così derogando alle norme dettate dal Codice Civile in materia), la spesa per il recapito postale della fattura, che per contratto deve essere sopportata dall’utente, è anticipata dal gestore ed il relativo rimborso è escluso della base imponibile ai fini IVA ex art. 15 n. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3532