Cassazione civile, sez. lavoro, 6 maggio 2008, n. 11066
Le norme generali in materia di determinazione dei diritti ed onorari spettanti agli avvocati per le attività giudiziali prevedono che «Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione (…)» (art. 5 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 ed art. 5 del successivo D.M. 8 aprile 2004 n. 127).
Nel caso di giudizi introdotti con separati ricorsi la liquidazione dei diritti e degli onorari deve pertanto avvenire in misura non inferiore ai minimi tabellari per ogni singola causa e per le singole attività svolte fino al momento della loro riunione. Solo per le prestazioni successive all’avvenuta riunione può essere liquidato un solo onorario con gli aumenti previsti a seconda del numero delle cause riunite.
Cassazione civile, sez. lavoro, 6 maggio 2008, n. 11066






