Cassazione penale, sez. VI, 2 maggio 2000, n. 7292
Il reato di sottrazione consensuale di minorenne non si configura nell’ipotesi in cui l’agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore
La condotta del reato di sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.) consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell’esercente la potestà parentale, e cioè in una condotta incompatibile con l’esercizio di tale potestà e non meramente interferente con essa.
Tale condotta non si configura quindi nell’ipotesi in cui l’agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza impedire od ostacolare in alcun modo l’esercizio delle facoltà e l’adempimento dei doveri che a costui competono.
Art. 573 cod. pen.
Sottrazione consensuale di minorenni.
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544].
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Cassazione penale, sez. VI, 2 maggio 2000, n. 7292






