Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 2007, n. 25388
La violazione dell’ art. 158 comma 1, lett. g del D.Lgs. n. 285 del 1992, attiene allo specifico divieto di fermata e di sosta su attraversamento pedonale. Illecito che si configura, come specificato dalla stessa Corte di Cassazione in più risalenti pronunce, anche quando lo spazio destinato a questo scopo sia stato solo parzialmente occupato ed anche quando non sia stato effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla circolazione.
In altre parole la norma mira a prevenire ogni potenziale situazione di intralcio o pericolo per la circolazione, tanto che il successivo art. 159 del C.d.S. prevede espressamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo in sosta vietata.
In ragione della presunzione di intralcio e pericolo per la circolazione accordata dal legislatore relativamente alla specifica violazione di cui si tratta, anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide in possesso dello specifico contrassegno, nonostante alcune particolari agevolazioni ad essi concesse(sosta nelle zone vietate, circolazione e sosta nelle aree Z.T.L. e pedonali, sosta senza limiti di tempo nelle aree destinate a sosta regolamentata, sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket, circolazione nelle corsie preferenziali), devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158 del Codice della Strada.
Nel caso di specie la S.C. non ha pertanto ritenuto un’argomentazione giustificativa sufficiente (oltre che del tutto estranea dal concetto di “stato di necessità” considerato dall’art. 4 della Legge 689 del 1981, come causa di esclusione della responsabilità) quella addotta dall’invalido il quale ha sostenuto di aver parcheggiato l’auto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale per il fatto che non riuscire a trovare altro parcheggio libero nelle vicinanze.
Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 2007, n. 25388





