Cassazione penale, sez. VI, 8 aprile 2008, n. 17895

La sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., ovvero delle circostanze utili a determinare la gravità del reato ai fini dell’applicazione della pena, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 164 c.p.).
Pur tuttavia nella formulazione di tale giudizio prognostico il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato art. 133 c.p., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio.
Così nel caso di specie, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitogli in materia, il giudice di merito, pur in assenza di precedenti penali dell’imputato (art. 133, 2 comma n. 2), nel negare la sospensione condizionale della pena ha legittimamente conferito prevalenza alla gravità dei fatti, alla loro reiterazione nel tempo ed alla loro correlazione con la propensione dell’imputato a bere.
Viceversa in altre pronunce il principio della discrezionalità del giudice è stato applicato in senso favorevole al reo ovvero propendendo per la concessione della sospensione condizionale, pur in presenza di elementi ostativi.
Così in Cassazione Penale n. 4136/93, per cui non è stato ritenuto di per sé impeditivo alla concessione della sospensione il fatto che, in presenza di altri elementi considerati prevalenti, la condotta dell’imputato susseguente al reato fosse stata connotata dalla reiterazione del medesimo illecito. (In tal caso l’imputato, cui era addebitato un reato di diserzione, risultava essere stato nuovamente denunciato per analogo reato, commesso successivamente).

Cassazione penale, sez. VI, 8 aprile 2008, n. 17895