Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2011, n. 24089
Il danneggiato nel sinistro può agire nei confronti della compagnia assicuratrice nel caso in cui il contrassegno falsificato sia apparentemente valido, sarĂ onere di questâultima provare lâinesistenza del rapporto assicurativo.
In siffatta ipotesi di apparenza del diritto per escludere la propria responsabilitĂ lâassicuratore deve provare lâinsussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare lâaffidamento erroneo del danneggiato.
In forza di quanto disposto dellâart. 127 D.lgs. 209/2005 (e giĂ prima dallâart. 7 L. 990/69) il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dellâassicuratore della r.c.a. vincola questâultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quandâanche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchĂŠ, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini dellâazione diretta nei confronti dellâassicuratore del responsabile è lâautenticitĂ del contrassegno, non la validitĂ del rapporto assicurativo.
Pur tuttavia, atteso che la norma mira alla a tutelare lâaffidamento del danneggiato deve ritenersi coperta anche lâipotesi dellâapparenza del diritto, salvo prova contraria dellâassicuratore.
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Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2011, n. 24089






