Cassazione penale, sez. III, 13 giugno 2007, n. 35137

«… a mente del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b) contenente l’attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro “… nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”.
E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco – procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, art. 30, contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 242 del 1994.
[…]
La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica».

Cassazione penale, sez. III, 13 giugno 2007, n. 35137