Cassazione civile, sez. III, 4 luglio 2007, n. 15131
Lâapposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura âlightsâ costituisce pubblicitĂ ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere erroneamente che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo per la salute sia ridotto.
Non rileva a tal proposito che allâepoca dei fatti, ovvero antecedentemente al 30 settembre 2003, data di entrata in vigore della disposizione di cui allâart. 8 del d.lgs. 184/2003 (attuativo dellâart. 7 della direttiva 2001/37/CE), non sussistesse ancora il divieto allâutilizzo della dicitura âlightsâ ovvero di altre denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri.
Partendo da tali presupposti la S.C. ritiene che lâutilizzo di una siffatta dicitura possa integrare gli estremi della responsabilitĂ aquiliana giacchĂŠ lâart. 2043 c.c. richiede la sussitenza di un fatto ingiusto che non sia necessariamente anche di un fallo illecito.
Pur tuttavia ÂŤ [âŚ.] in tema di risarcimento del danno da responsabilitĂ aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata lâesistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con lâevento, poichĂŠ il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilitĂ aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., e non coincide con lâevento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno.
Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilitĂ aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
La linea logica che sostenesse il contrario ed a cui pare ispirarsi la sentenza impugnata, si fonderebbe essenzialmente sul presupposto che, una volta verificatosi il fatto dannoso, la dimostrazione del danno ingiusto risarcibile sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sullâattore originario lâonere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibiliÂť.
Cassazione civile, sez. III, 4 luglio 2007, n. 15131






