Cassazione Civile, sez. III, 22 agosto 2007, n. 17844
Il conduttore dellâimmobile fatto oggetto di unâordinanza di sgombero per inagibilitĂ , risoltosi il contratto di diritto, non deve alcuna somma al locatore per il ritardo nella riconsegna del locale.
Quantunque la norma dellâart. 1591 C.C. disponga che il conduttore, costituito in mora per il ritardo nella restituzione della cosa locata, sia tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo lâobbligo di risarcire il maggior danno, la stessa risulta inapplicabile nel caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilitĂ sopravvenuta, nel caso di specie a seguito dei danni causati da evento sismico e della conseguente emanazione di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilitĂ .
La norma richiamata, che prevede il risarcimento del danno per ritardata restituzione, risulta infatti essere inapplicabile in quanto inconfigurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni giĂ locati sicchĂŠ ĂŠ da ritenersi non piĂš dovuto il corrispettivo per la locazione.
Al contrario il canone di locazione, se corrisposto, determinerebbe un ingiustificato arricchimento da parte del locatore, non essendo neppure configurabile la possibilitĂ di una utilizzazione diretta od un reimpiego da parte del locatore del bene nel periodo tra la cessazione del contratto e la sua effettiva riconsegna.
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Cassazione Civile, sez. III, 22 agosto 2007, n. 17844





