Cassazione civile, sez. III, 7 Aprile 2008, n. 8961
La Corte chiarisce la portata delle norme di protezione sociale contenute nell’articolo 80 della L. 388/2000 – finanziaria 2001 – (e relative proroghe) in materia di sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione.
Ai fini della sospensione dello sfratto è richiesta la contemporanea presenza dei seguenti requisiti: esecutato, o suo familiare convivente, ultrasessantacinquenne ovvero gravemente handicappato e mancanza di reddito idoneo a garantire una valida alternativa abitativa ovvero indisponibilità di altra abitazione.
In particolare, per quanto attiene al secondo dei due requisiti la norma suddetta si limita a postulare la possibilità sic et simpliciter di un’alternativa abitativa. La valutazione del reddito a disposizione dell’inquilino deve essere pertanto effettuata non in relazione alla possibilità di affitto di un alloggio equivalente a quello oggetto dell’esecuzione, ma in relazione al reperimento di un qualsiasi altro alloggio, anche a condizioni anche più disagiate di quelle già esistenti, quanto alla sua estensione ed ubicazione nel perimetro cittadino, purché in astratto idoneo alle esigenze abitative dell’esecutato ed alle sue condizioni personali.
In definitiva può affermarsi che non è consentita la sospensione dell’esecuzione dello sfatto quando l’esecutato ultrasessantacinquenne percepisce un reddito che gli consenta la locazione di altro alloggio, anche in condizioni più disagiate, purché adeguato alla situazione personale e alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 7 Aprile 2008, n. 8961






