Cassazione penale, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9024

È legittimo il sequestro preventivo del cane che abbia dimostrato in precedenti e reiterate situazioni un comportamento particolarmente aggressivo, in un caso culminato con l’aggressione a un bambino di due anni.
Nella fattispecie inoltre né la proprietaria (e ricorrente avverso il provvedimento di sequestro preventivo dell’animale) né la di lei figlia si sono dimostrate in grado di gestire un cane che la A.S.L. aveva ritenuto oggettivamente pericoloso.
La decisione impugnata è stata ritenuta dalla S.C. coerente con il principio secondo il quale “In tema di sequestro preventivo impeditivo, ai fini della sussistenza del periculum in mora richiesto dall’art. 321 c.p.p., comma 1, è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede” (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Di Martino, Rv. 280018).

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Cassazione penale, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9024