Cassazione penale, sez. unite, 21 gennaio 2011, n. 1963
L’art. 213, 4 comma, del Codice della Strada, che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della sospensione della patente chiunque circola abusivamente con il veicolo sottoposto al sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo, ha carattere di norma speciale rispetto all’art. 334 del codice penale.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, escludono il concorso (che è solo apparente) tra le due norme limitatamente a chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base all’art. 213 del Codice della Strada.
La previsione dell’art. 213 C.d.s. deve ritenersi speciale rispetto all’art. 223 c.p., sia ai sensi della dell’art. 9, 1 comma della L. n. 689/81 (“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”) sia in applicazione dell’art. 15 cod. pen. (“Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”).
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Cassazione penale, sez. unite, 21 gennaio 2011, n. 1963






