Corte Costituzionale, 6 febbraio 2007, n. 26.

La Consulta ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva».
È stata altresì rilevata «l’illegittimità costituzione dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile».
La pronuncia è pervenuta a seguito delle ordinanze delle Corti d’appello di Roma e Milano per mezzo delle quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente ai sopra menzionati articoli della legge “Pecorella” , in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
In particolare è stata rilevata la fondatezza della questione relativamente all’art. 111, 2 comma Cost. che, nella formulazione successiva alla L. C. n. 2/99, esplicitamente prevede che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità».
In merito al concetto di parità processuale delle parti la Corte precisa come essa non vada intesa in senso stretto, ovvero come assoluta identià e simmetria di poteri processuali fra pm ed imputato, potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia».
[…] «Alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una che nell’altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) – sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute […] entro i limiti della ragionevolezza».
A tal proposito la Corte, nelle motivazioni della sentenza, si richiama alle precedenti pronunce circa la legittimità costituzionale dell’art. 443 c.p.p. nella parte in cui esclude la possibilità d’appello del p.m. avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di rito abbreviato, salvo si tratti di sentenze modificative del titolo del reato.
In tal caso la soppressione del potere della pubblica accusa di impugnare decisioni che segnano «comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l’azione intrapresa» viene giustificata in ragione dell’obiettivo della rapida definizione dei processi che sottende ai riti alternativi oltre che del bilanciamento della dissimetria in favore del p.m. nella fase delle indagini preliminari, le cui risultanze, nel rito abbreviato, sono direttamente utilizzabili ai fini della decisione, fuori delle garanzie del contraddittorio, ancorché per scelta esclusiva dell’imputato (cfr. ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Al contrario l’attuale formulazione dell’art. 593 c.p.p. che prevede la totale limitazione per il p.m. della possibilità di impugnare una sentenza di proscioglimento (che lo vede pertanto totalmente soccombente), configura una posizione di squilibrio rispetto alla controparte processuale non giustificabile «in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa».
Uno squilibrio che viene reso ancor più evidente dal fatto che il potere di impugnare la sentenza di primo grado è conservato nelle ipotesi di soccombenza parziale tanto nelle ipotesi di sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione delle circostanze aggravanti quanto nelle ipotesi di condanna a pena non ritenuta congrua.

Corte Costituzionale, 6 febbraio 2007, n. 26.