Cassazione penale, sez. unite, 28 novembre 2006, n.42363

La S.C. è chiamata ad affrontare la questione dell’indecifrabilità grafica della sentenza penale nell’ipotesi in cui non sia limitata ad alcune parole ma la maggior parte della stesura sia costituita da “una serie di segni grafici la cui unione non è idonea a rappresentare specifici concetti”.
Sul punto si fronteggiano due orientamenti giurisprdenziali diametralmente opposti.
Il primo nega la sussistenza della nullità dell’atto facendo leva sui seguenti argomenti: la possibilità di richiedere in cancelleria, ex art. 116 c.p.p., una copia dattiloscritta della sentenza ed il principio di tassatività che impedirebbe una dichiarazione di nullità fuori dai casi previsti dalla legge (artt. 125 e 456 c.p.p.) escludendo che l’illegibilità possa essere equivalente alla mancanza di motivazione.
Il secondo orientamento, al contrario, ritiene che la sentenza scritta con grafia del tutto illegibile sia da ritenersi nulla in quanto sostanzialmente carente di motivazione. Nè la possibilità di ottenere una copia leggibile, che pure costituisce un rimedio empirico, impedisce la lesione del diritto di difesa di chi ha interesse a proporre impugnazione.
Le Sezioni Unite ritengono di aderire al secondo dei due orientamenti precisando come la nullità della sentenza illegibile derivi direttamente dalla previsione di cui all’art. 125 c.p.p., 3 comma “Le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità” dovendosi ritenere esclusa la sussisteza della motivazione non solo nel caso in cui questa sia del tutto omessa ma anche qualora sia non itellegibile.
Non solo la S.C. ritiene altresì nulla la sentenza stesa con grafia illegibile per violazione del precetto posto dall’art. 546 c.p.p., relativo alla manifestazione delle ragioni del provvedimento conclusivo del procedimento in quanto «comporta violazione del diritto al contraddittorio ex artt. 178 lett. b e c, 180 c.p.p. (e quindi una invalidità a regime intermedio), in quanto viene così pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di efficace difesa».
Quanto alla possibiltà di ottenere copia dattiloscritta ex art. 116 c.p.p. la Corte precisa come si tratti di una soluzione che presta il fianco a notevoli problemi di legittimità.
Da un lato infatti non è concesso al cancelliere di operare alcuna operazione interpretativa del testo manoscritto, peraltro senza alcuna garanzia di perfetta corrispondenza con il testo originario. Dall’altro, quantunque fosse lo stesso giudice estensore ad operare l’interpretazione della grafia si attuerebbe una pratica non solo non disciplinata dal codice di procedura ma perfino in contrasto con esso posto che è consentita la modificazione del provvedimento solo in presenza di errori materiali.

Cassazione penale, sez. unite, 28 novembre 2006, n.42363