Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 2009, n. 25769
Come affermato – fra le altre pronunce – dalla prima sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 20173 del 2004, e come peraltro è chiaramente espresso dalla lettera dell’art. 141 del Codice della Strada, l’esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento della velocità ivi indicata ed imposta come velocità massima in presenza di un intersezione così come in ogni altro caso in cui debba ritenersi eccessiva in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge.
Il conducente del veicolo in tali casi deve ulteriormente moderare la velocità rispetto al limite imposto in previsione del possibile pericolo o, come nel caso di specie, in previsione del sopravvenire del segnale di fermata, atteso che l’intersezione presso la quale è stata rilevata l’infrazione risultava regolata da un segnale semaforico.
In particolare il ricorrente aveva contestato il verbale di contravvenzione dell’art.146 del Codice della Strada davanti al Giudice di Pace, sostenendo che la durata di quattro secondi della luce gialla fosse insufficiente per fermarsi in condizioni di sicurezza così giustificando il fatto che nei fotogrammi raccolti dall’apparecchiatura Traffiphot la vettura appariva transitare con la lanterna rossa accesa.
Sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato gli ermellini hanno concluso nel senso del rigetto del ricorso in quanto i calcoli compiuti dal ricorrente per dimostrare l’insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all’arresto tempestivo del veicolo sono stati ritenuti irrilevanti perché compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocità di 70 km/ora, velocità che, per quel che si è detto, doveva invece ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell’ approssimarsi dell’intersezione.
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Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 2009, n. 25769





