Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2008, n. 10786
Secondo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 13748 del 2007 il proprietario del veicolo è responsabile della circolazione dello stesso sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le sanzioni, sia nei confronti dei terzi per i danni, per cui è sempre tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.
Nell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti risponde personalmente a titolo di colpa, per le sanzioni e per i danni, stante la negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento del veicolo stesso, in modo tale da essere sempre in grado d’adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.
Da tale responsabilità non si sottraggono le società di persone (nella fattispecie un’autoscuola facente capo ad una s.n.c.) in quanto l’art. 126 C.d.S., comma 2, «puntualizza chiaramente l’obbligo di comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore della violazione, in capo al proprietario del veicolo, rimanendo a tal fine indifferenti le sue caratteristiche soggettive di persona fisica ovvero di ente dotato o meno di personalità giuridica, tenuto altresì conto, con riferimento alle società di persone, che ad esse l’ordinamento giuridico riconosce comunque una soggettività giuridica autonoma e distinta dalle persone che vi aderiscono (Cass. n. 6169 del 2003; Cass. n. 5233 del 1999)».
Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2008, n. 10786






