TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 26 ottobre 2009, n. 692
La procedura di screening – nella fattispecie relativa alla Tangenziale di Novellara e prevista dalla legge regionale Emilia Romagna n. 9 del 18.05.1999 – valuta se il progetto, in relazione a sue peculiari caratteristiche, possa avere un’incidenza significativa sull’ambiente.
La V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale, prevista dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico Ambiente), invece, si ha quando il legislatore ha già stabilito a priori che l’impatto ambientale del progetto è significativo ovvero quando, a seguito dello screening, i risultati cui si è pervenuti denotano delle specifiche criticità.
Ne deriva che, se il progetto è stato positivamente valutato in sede di procedura di screening, lo pertanto è escluso dalla procedura di V.I.A.
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TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 26 ottobre 2009, n. 692






