Cassazione civile, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14959

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, lo scoppio di una gomma può costituire anche causa unica ed incolpevole dell’incidente ascrivibile al cosiddetto caso fortuito che, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non previsto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (cfr. Cass. n. 2006/13268).
Pur tuttavia lo scoppio di una gomma può anche non costituire l’unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l’imprudenza e l’imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l’aspetto della colpa. E ciò, senza considerare il difetto di manutenzione del veicolo, ugualmente riconducibile a colpa dello stesso. In tal caso, continuerà a sussistere la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c..

Cassazione civile, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14959