Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412
« Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi […] secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza».
Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412






