Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2009, n. 7666

È valida la sanzione amministrativa irrogata alla persona giuridica, anche omettendo il nome del suo legale rappresentante.

In tema di sanzioni amministrative l’art. 6, 3 comma della Legge 689 del 1981 vincola tra loro, quali obbligati in solido al pagamento della somma dovuta, l’autore della violazione e la persona giuridica, l’ente o l’imprenditore di cui lo stesso sia dipendente o rappresentante, se la violazione è stata commessa nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.
Tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze in ragione del rapporto con l’altro soggetto giuridico o con l’imprenditore, a prescindere dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito.
L’identificazione del soggetto, di per se sola, non costituisce una condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la mancata identificazione non possa tradursi in un difetto di prova di responsabilità: perché possa essere in dubbio la sussistenza dell’illecito o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore.
Al di fuori di tali casi - che se provati potrebbero legittimare l’esclusione della responsabilità solidale tra la persona giuridica ed il materiale autore dell’illecito – è esente da censure il provvedimento sanzionatorio notificato direttamente alla persona giuridica e non alla persona fisica.
Peraltro – aggiunge la Corte - «…è ben possibile che l’amministrazione, notifichi due distinti provvedimenti, uno all’autore materiale e l’altro al responsabile solidale, il quale, ai sensi del ricordato art 6 comma 3 della legge 689/81, può essere una persona giuridica, tenuta in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta e abilitata (comma 4) all’esercizio del regresso».
In definitiva può affermarsi che il verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada commesse dal dipendente di una società a bordo dell'auto aziendale può essere notificato direttamente alla persona giuridica senza che, al fine, sia necessario indicare, quale destinatario del provvedimento, il legale rappresentante della società.
Nel caso di specie (relativo ad una violazione del divieto di sosta commessa con auto aziendale) la circostanza che l’ingiunzione opposta sia stata rivolta alla società, omettendo l’indicazione del nome dell’amministratore, ha indotto a maggior ragione i giudici di merito a credere che la stessa sia stata individuata e raggiunta quale responsabile solidale, non essendo stato evidenziato il ruolo di autore dell’illecito neppure dell’amministratore.

 

 

Articolo 6 Legge n. 689/1981
Solidarietà.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2009, n. 7666