Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082
Nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, ai sensi dellâart. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP (responsabile unico del procedimento) può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dellâincompatibilitĂ tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.
Sul punto la Sezione ha premesso che si sono formati due orientamenti.
Allâorientamento al quale aderisce (Tar Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Tar Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; Tar Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; Tar Umbria 30 marzo 2018, n. 192), se ne contrappone un secondo che ha inteso il comma 4 dellâart. 77, d.lgs. n. 50 del 2016, cogliendone il portato innovativo, rispetto alle corrispondenti e previgenti disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006, proprio nella scelta di introdurre una secca incompatibilitĂ tra le funzioni tipiche dellâufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e lâincarico di componente e finanche di presidente della commissione.
Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è altresĂŹ evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dallâistituzione dellâalbo dei commissari previsto dallâart. 77, comma 2 Tar Latina 23 maggio 2017, n. 325; Tar Brescia, sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). Per meglio intendere lâeffetto innovativo dellâart. 77 comma 4, si consideri che lâart. 84, comma 4, dellâabrogato d.lgs. n. 163 del 2006 si limitava a sanzionare le situazioni di incompatibilitĂ dei soli membri della commissione di gara diversi dal presidente (âi commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nĂŠ possono svolgere alcunâaltra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si trattaâ); viceversa, lâincompatibilitĂ prevista dallâart. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 â discendente anchâessa dallâaver svolto in passato o dallo svolgere âalcunâaltra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si trattaâ â non fa distinzione tra i componenti della commissione di gara implicati nel cumulo di funzioni e, pertanto, si estende a tutti costoro indistintamente.
In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche lâANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3 che cosĂŹ recitava: âil ruolo di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice)â. Lâindirizzo dellâANAC è mutato nel testo definitivo delle Linee Guida (poi approvate con determinazione dellâANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016) rielaborato, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2016, nel senso che âIl ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenzaâ (punto 2.2., ultimo periodo).
A supporto della tesi affermnata dalla Sezione milita lâindicazione successivamente fornita dal legislatore con il correttivo approvato con 19 aprile 2017, n. 56, il quale, integrando il disposto dellâart. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilitĂ conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo allâamministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinchĂŠ il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.
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Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082






