Cassazione civile, sez. II, 23 luglio 2007, n. 16202
È noto che alla garanzia per la rovina od i difetti di cose immobili di cui all’art. 1669 c.c., in quanto stabilita nei generali interessi alla conservazione del patrimonio edilizio ed a protezione dell’incolumità pubblica, risulta assoggettato, oltre che l’appaltatore cui fa direttamente riferimento la norma, anche il costruttore-venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità.
Ad essa non si sottrae neppure la società cooperativa che abbia curato la realizzazione dell’opera e la successiva cessione ai suoi stessi soci. Non sono infatti sufficienti ad escludere il profilo di responsabilità la mancanza di uno scopo di lucro negli atti di assegnazione delle unità immobiliari ai soci prenotatari (a differenza del venditore) e l’omessa fornitura di mezzi e di manodopera propria per la realizzazione dell’edificio condominiale (a differenza dell’appaltatore).
Pertanto la S.C. ha avuto modo di affermare che, qualora come nel caso di specie la realizzazione dell’opera sia stata effettuata “in economia” con il contributo una pluralità di soggetti, il giudice di merito, chiamato ad accertare la responsabilità del costruttore per la rovina od i gravi difetti dell’opera, deve verificare se ed in quali specifici limiti la costruzione sia a ciascuno di essi materialmente od ideologicamente attribuibile ed a seguito di detta verifica deve apprezzare le eventuali responsabilità personali o concorrenti di ciascuno.
Cassazione civile, sez. II, 23 luglio 2007, n. 16202





