Cassazione penale, sez. III, 23 settembre 2011, n. 34618

Non può determinare una situazione di immediata evidenza di buona fede in capo all’acquirente dell’immobile il solo fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene o che l’istituto bancario abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità.
Il ruolo di garanzia del notaio rogante – tenuto anche conto della possibilità di dispensa dalle verifiche espressamente conferibile dagli interessati – non giustifica dunque l’aquirente, che versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona. (vfr. Cass. pen. 18537/2010).
(fattispecie relativa alla confisca di beni in relazione a lottizzazione abusiva).

Cassazione penale, sez. III, 23 settembre 2011, n. 34618