Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 2009, 11549

Il socio di una cooperativa edilizia è sempre responsabile della maggiore Iva accertata dal fisco sulla cessione dell’immobile che gli è stato assegnato.
A norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 (secondo cui il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente) la cooperativa edilizia cedente, che assegna un appartamento al socio, è tenuta a rivalersi su di lui della maggiore imposta sul valore aggiunto, che per la medesima cessione sia accertata dall’erario.

Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 2009, 11549