Cassazione civile, sez. lavoro, 24 giugno 2008, n. 17145

L’art. 365 cod. proc. civ. dispone che il ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, avuto riguardo alla ratio della norma che è quella di pretendere che la volontà di impugnare una determinata pronuncia con il ricorso per Cassazione venga in essere tenendo conto della decisione resa sulla causa, il carattere di specialità sussiste solo se il mandato al difensore sia rilasciato per quel particolare giudizio e, quindi, dopo che sia stato emanato il provvedimento che si intende impugnare (Cfr. ex multis Sez. Unite n. 1272/1998).
Nell’ambito del nuovo rito del lavoro occorre tuttavia sottolineare come si sia venuto a formare un duplice orientamento. In talune pronunce, ormai risalenti nel tempo, (in particolare la n. 1135/1983 e n. 1382/1986) la Corte ha ritenuto che la procura speciale per la proposizione del ricorso possa essere validamente rilasciata dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza da impugnare e prima del deposito della sentenza stessa.
Nel caso di specie (in cui peraltro il testo della procura risulta essere assolutamente generico) gli Ermellini ritengono tuttavia di doversi dare seguito al prevalente indirizzo di segno contrario per cui, anche nel rito del lavoro, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, avuto conto non già della lettura del dispositivo bensì del deposito della sentenza stessa (Cass. n. 556/1982, n. 3060/1983, n. 3652/1986, n. 4731/1993, n. 9234/1994).
Come specificato nella pronuncia n. 4731/1993 è solo a seguito del deposito della sentenza presso la cancelleria che la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante il ridetto mezzo d’impugnazione, che, dovendo coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., non è legittimato dalla mera soccombenza. Ne deriva che in tali controversie la procura a ricorrere per cassazione rilasciata al difensore dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della stessa non può considerarsi speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del relativo ricorso.
Non osta a tale conclusione quanto disposto dall’433 cod. proc. civ., in base al quale può essere proposto appello contro le sentenze di primo grado relative alle controversie di lavoro e quando l’esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza. Trattasi infatti di norma di carattere eccezionale, insuscettibile pertanto di applicazione analogica e perciò non applicabile al giudizio di Cassazione.

Cassazione civile, sez. lavoro, 24 giugno 2008, n. 17145