Cassazione civile, sez. unite, 10 agosto 2015, n. 16662

La nuova disciplina dell’impugnazione del licenziamento introdotta con la riforma “Fornero” (legge n. 92 del 2012, art. 1, commi 47-68), riservata alle controversie in materia di licenziamento con applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, si articola in due fasi. La prima fase, a cognizione sommaria, si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, non soggetta a sospensione né a revoca e non appellabile; la seconda fase, eventuale, introdotta dall’opposizione avverso detta ordinanza, è a cognizione piena e si conclude con sentenza (impugnabile davanti alla Corte di appello con reclamo).
Ai sensi del disposto del comma 48 dell’art. 1 della predetta legge n. 92/2012, per l’applicazione del cd. rito Fornero, le domande diverse da quella avente ad oggetto la reintegra del posto di lavoro, devono basarsi su “fatti costitutivi” identici a quelli fondanti la richiesta nel giudizio di tutela reale.
Secondo la Suprema Corte ne consegue che è improponibile la domanda di riassunzione del prestatore di lavoro ex art. 8 L. 15 luglio 1966 n 604, spiegata in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 Legge 20 maggio 1970 n. 300, in ragione della diversità dei rispettivi fatti costitutivi, così come in tutti i restanti casi di domande connesse a quella di reintegra nel posto di lavoro.
Detta soluzione è supportata dal dato letterale del citato comma 48 dell’art. 1 della Legge Fornero «non potendosi dubitare che la domanda di riassunzione ex art. 8 della legge 604/1966 sia basata su “fatti costitutivi” diversi da quelli fondanti la domanda di reintegra ex art. 18 stat. lav. (specificatamente per quanto attiene al numero dei dipendenti del datore di lavoro nonché alla natura delle imprese datrici di lavoro).
Per di più non può sottacersi che la finalità sottesa alla legge del 2012 va ravvisata nel garantire un processo la cui celerità non può che risultare graduata in ragione del contenuto degli interessi coinvolti in giudizio, il che giustifica una risposta più sollecita per le domande dei lavoratori titolari del diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
Inoltre sul piano generale una interpretazione logico-sistematica della disposizione scrutinata induce a limitare il campo applicativo del rito Fornero, perché un suo non giustificato ampliamento avrebbe ricadute negative non solo in termini di qualità della risposta giudiziaria, ma anche di una dilatazione dei tempi del processo non coerente … con le finalità primarie della normativa scrutinata».

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Cassazione civile, sez. unite, 10 agosto 2015, n. 16662