Cassazione penale, sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 6937

Le eccessive ristrettezze economiche e forme di risparmio forzato possono concorrere ad integrare il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi

L’eccessiva avarizia e la taccagneria vanno ad aggravare un contesto di maltrattamenti che possono configurarsi non solo in caso di condotte attive (percosse, ingiurie, minacce, umiliazioni, sopraffazioni) ma anche per omissioni di varia natuara (privazione di cibo, di assistenza, di cure).
Nella fattispecie ha trovato conferma la condanna del marito per aver tenuto delle condotte controllanti e pervasive finalizzate a imporre alla consorte uno stile di vita volto ad un risparmio eccessivo ed ingiustificato.
Le sentenze di primo grado e di appello hanno rappresentato un campionario di comportamenti davvero singolare sulle modalità di risparmio domestico a cui, peraltro in mancanza di necessità poiché entrambi i coniugi avevano un lavoro e uno stipendio, il marito (imputato) aveva sottomesso la moglie (persona offesa). La stessa era costretta a fare la spesa solo in hard discount e ad acquistare solo prodotti in offerta. Analoghe modalità impositive e costrittive connotavano anche la vita domestica (la persona offesa ha riferito che era costretta ad utilizzare solo due strappi di carta igienica; a recuperare, per il successivo reimpiego, in una bacinella l’acqua utilizzata per lavarsi il viso o per fare la doccia, che poteva fare solo una volta a settimana; ad utilizzare solo una posata e un piatto per pasto).
Dall’istruttoria è complessivamente emerso che la persona offesa era stata sottoposta ad un ingravescente sistema di vita contraddistinto da condotte di denigrazione, mortificazioni, ingiurie, oltre al clima di isolamento sociale ed appiattimento sulle condizioni di risparmio domestico. Nel caso in esame i comportamenti dell’imputato, riguardati sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, sono stati sussunti nel reato di maltrattamenti familiari.
Le condotte seriali tenute hanno denotato un comportamento impositivo realizzato sia con atti o parole offensivi del decoro e della dignità della persona (ingiurie e contumelie rivolte alla persona offesa ma anche i commenti tesi a sminuirla come donna, come madre e come medico), sia con atteggiamenti aggressivi (si pensi allo scuotimento, allo strattonamento, al tirarle le guance urlando), sia attraverso un sistema di vere e proprie proibizioni che si sono risolte in un sistema di sofferenze lesivo del patrimonio morale del soggetto passivo e che hanno reso abitualmente dolorose le relazioni familiari determinando uno stato di avvilimento e frustrazione.

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Cassazione penale, sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 6937