Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 2010, n. 22677

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi spetta al Giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o la conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale dell’altro relativamente ad uno dei “tria bona matrimonii” ovvero il “bonum sacramenti” (indissolubilità del vincolo coniugale), “bonum prolis” (ordinazione del matrimonio alla procreazione della prole), “bonum fidei” (accettazione del vincolo di fedeltà coniugale).
Detta verifica non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico quale accertamento necessario per ritenere la delibazione non contraria all’ordine pubblico italiano.
Nella specie pertanto è stata pertanto confermata l’efficacia nell’ordinamento della Repubblica della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio – ancorché non già per manifesta e consumata infedeltà bensì per mera riserva mentale della moglie in ordine al rispetto del “bonum fidei” – in quanto detta riserva mentale fu senz’altro conosciuta dal marito.

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Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 2010, n. 22677