Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 2010, n. 22677
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi spetta al Giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o la conoscibilitĂ da parte del coniuge della riserva mentale dellâaltro relativamente ad uno dei âtria bona matrimoniiâ ovvero il âbonum sacramentiâ (indissolubilitĂ del vincolo coniugale), âbonum prolisâ (ordinazione del matrimonio alla procreazione della prole), âbonum fideiâ (accettazione del vincolo di fedeltĂ coniugale).
Detta verifica non si risolve nel mero controllo di legittimitĂ della sentenza ecclesiastica di nullitĂ , ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico quale accertamento necessario per ritenere la delibazione non contraria allâordine pubblico italiano.
Nella specie pertanto è stata pertanto confermata lâefficacia nellâordinamento della Repubblica della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio â ancorchĂŠ non giĂ per manifesta e consumata infedeltĂ bensĂŹ per mera riserva mentale della moglie in ordine al rispetto del âbonum fideiâ â in quanto detta riserva mentale fu senzâaltro conosciuta dal marito.
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Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 2010, n. 22677






