Cassazione civile, sez. lavoro, 23 gennaio 2007, n. 1418

In tema di rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, “nei limiti riconosciuti congrui dell’Avvocatura dello Stato” (art. 18 d.l. n. 67 del 1997, conv. in l. n. 135 del 1997), il dipendente, ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa entro i limiti di quanto strettamente necessario (trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica) secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato – l’Avvocatura erariale – per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale. Tale parere, espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto al vaglio del giudice ordinario per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in applicazione del principio di cui in massima, aveva ritenuto corretto il parere espresso dall’Avvocatura erariale, sul presupposto che il processo penale per il reato di abuso d’ufficio, per quanto delicato e non semplice, non era di tale importanza da consigliare la nomina di due difensori.

Cassazione civile, sez. lavoro, 23 gennaio 2007, n. 1418