Cassazione civile, sez. V tributaria, 27 febbraio 2009, n. 4773
L’ufficio non competente che riceva un’istanza di rimborso fiscale è tenuto a trasmettere detta istanza all’ufficio competente
Malgrado la prevalente giurisprudenza di legittimità abbia finora ritenuto che la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di rimborso ad ufficio territorialmente incompetente osti alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio-rifiuto, e di conseguentemente determini l’inammissibilità del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile (v. ex plurimis Cass. n. 13194/2004; n. 23701/2007; n. 9095/2002; Sezioni Un. n. 11217 1997), la pronuncia in esame si caratterizza per la portata fortemente innovatrice e di segno contrario.
Il Collegio ha ritenuto detto orientamento fin troppo drastico e penalizzante per il contribuente oltre che contrario ai principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che, in base all’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Sulla scorta di tali principi la sezione tributaria, in altre precedenti sentenze (Cass. n. 9407/2005; Cass. n. 14212/2004) ha già riconosciuto che l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell’amministrazione finanziaria, ancorché incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere sulla medesima, è atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dall’art. 38 Dpr. 29 settembre 1973 n. 602.
Tale istanza – rivolta ad organo incompetente – non sarebbe invece idonea a determinare la formazione di un provvedimento di diniego nella forma del silenzio-rifiuto, e renderebbe conseguentemente inammissibile il ricorso al giudice tributario; quindi il contribuente dovrebbe, entro il termine prescrizionale di cui all’art. 2967 c.c., rinnovare l’istanza rivolgendola all’organo competente.
La coerenza del sistema impone tuttavia un ulteriore passo avanti, ragion per cui è stato riconosciuto che l’ufficio non competente che riceva un’istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione (cfr. anche l’art. 5 1. 18 marzo 1968 n. 249), restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. 8 agosto 1988 n. 4878), e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all’amministrazione finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l’ordinamento impone una dovuta costante collaborazione fra organi (arg. ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 602 cit.).
Cassazione civile, sez. V tributaria, 27 febbraio 2009, n. 4773






