Corte dei Conti, Lombardia, 12 luglio 2011, n. 452

Gli amministratori pubblici non possono chiedere il rimborso delle spese legali per la proposizione di querela contro altri consiglieri dell’Ente.
Molteplici sono le ragioni che escludono radicalmente il diritto a qualsivoglia rimborso ovvero: la natura personalistica della proposizione della querela; la non indispensabilità di assistenza tecnica e di patrocinio legale; la proposizione del procedimento anziché l’essere convenuti; nonché nella fattispecie la natura del reato (la diffamazione) ovvero una condotta criminosa d’opinione posta in essere
in danno dei singoli e non dell’amministrazione locale nel suo complesso.

Corte dei Conti, Lombardia, 12 luglio 2011, n. 452