TAR Umbria, sez. I, 18 novembre 2010, n. 512
Il certificato di agibilità va rilasciato a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce.
Il certificato di agibilità si limita ad attestare una situazione oggettiva ed in particolare la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente.
Si tratta di una certificazione in senso stretto, cioè una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica), ovvero, al di là del nomen iuris, di un atto di accertamento.
Il certificato di agibilità non ha un unico intestatario, e dunque un solo soggetto legittimato ad avvalersene. Ciò significa che deve essere rilasciato non solo al titolare del permesso di costruire ma a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce.
TAR Umbria, sez. I, 18 novembre 2010, n. 512

