TAR Puglia Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, n. 2756
Ai sensi dellâart. 14 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada), che costituisce disposizione speciale rispetto allâart. 192 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (TU Ambiente): âgli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluiditĂ della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo (âŚ). Per le strade in concessione i poteri e i compiti dellâente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionarioâ.
La norma in questione attribuisce allâEnte proprietario, ovvero al concessionario nel caso di strada in concessione, tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, cosĂŹ configurando speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione. Il conferimento al proprietario/concessionario di ogni responsabilitĂ al riguardo evita la frammentazione delle competenze che avrebbe a determinarsi ove fossero individuati quali responsabili i Comuni, nellâipotesi in cui un determinato tratto stradale attraversi aree territoriali di piĂš Comuni ed, in pratica, beneficia alla sicurezza della circolazione, non precludendo comunque la possibile rivalsa del proprietario o gestore della strada sullâautore dellâabbandono dei rifiuti.
Nel caso di specie unâAmministrazione comunale aveva emesso unâordinanza, ritenuta legittima dal TAR sulla scorta delle argomentazioni che precedono, con la quale intimava allâANAS, quale concessionario e gestore della rete stradale, di provvedere alla rimozione dei rifiuti ivi abbandonati nelle immediate pertinenze, pur senza accertare lâautore effettivo dellâabbandono.
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TAR Puglia Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, n. 2756






