TEFA e TARI dovranno essere pagate separatamente a partire dal 2021. Istituiti specifici codici tributo TEFA.
LâAgenzia delle Entrate ha provveduto allâIstituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 âenti pubbliciâ (F24 EP), del tributo per lâesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellâambiente (TEFA), di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni
La disciplina relativa al TEFA tributo per lâesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellâambiente, istituito dallâarticolo 19 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui allâarticolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui allâarticolo 1, comma 668, della medesima legge.
Il comma 7 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, inoltre, prevede che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui allâarticolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o cittĂ metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19.
Con il decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze del 1° luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalitĂ per assicurare il sollecito riversamento del TEFA.
In particolare, lâarticolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze del 1° luglio 2020 dispone che, per le annualitĂ 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dellâAgenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o cittĂ metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.
Pertanto, ai sensi del quadro normativo sopra richiamato:
- Per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva1, senza distinguere la parte relativa al TEFA.
- Per gli anni dâimposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Tanto premesso, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 âenti pubbliciâ (F24 EP) sono istituiti i seguenti codici tributo:
- TEFAÂ denominato âTEFA - tributo per lâesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellâambienteâ;
- TEFN denominato âTEFA - tributo per lâesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellâambiente - interessiâ;
- Â TEFZ denominato âTEFA - tributo per lâesercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dellâambiente - sanzioniâ.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dellâattivitĂ di controllo.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione âIMU E ALTRI TRIBUTI LOCALIâ, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna âimporti a debito versatiâ, riportando i seguenti dati:
- Nel campo âcodice ente/codice comuneâ indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- Barrare la casella âRavv.â se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- Nel campo âNumero immobiliâ indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- Nel campo ârateazione/mese rifâ indicare il numero della rata nel formato âNNRRâ, dove âNNâ rappresenta il numero della rata in pagamento e âRRâ indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in unâunica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con â0101â;
- Nel campo âAnno di riferimentoâ indicare lâanno dâimposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato âAAAAâ. Nel caso in cui sia barrata la casella âRavv.â indicare lâanno in cui lâimposta avrebbe dovuto essere versata.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione âTARES-TARIâ (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna âimporti a debito versatiâ, riportando i seguenti dati:
- Nel campo âcodiceâ, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- Nel campo âestremi identificativiâ, nessun valore;
- Nel campo âriferimento Aâ (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra âRAâ (versamento a titolo di ravvedimento) e â00â (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, lâanno di riferimento, nel formato âAAAAâ;
- Nel campo âriferimento Bâ (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato âNNâ e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato âRRâ (in caso di pagamento in unâunica soluzione indicare â0101â). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).
Per gli anni dâimposta 2021 e successivi, la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o cittĂ metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.
In proposito, si rammenta che, per lâanno dâimposta 2020, ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze del 1° luglio 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la Struttura di gestione effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e cittĂ metropolitane applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata da tali enti. Per i periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al TEFA alle rispettive province e cittĂ metropolitane






