Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2015, n. 3437

Nel processo amministrativo avente ad oggetto gare pubbliche il ricorso incidentale non può essere utilizzato per estendere il giudizio a vicende ulteriori e successive rispetto all’esclusione, oggetto del ricorso principale.
É ben possibile contestare la sussistenza di ulteriori e concorrenti cause d’esclusione, illegittimamente non rilevate dall’amministrazione, ma sempre che esse riguardino vicende temporalmente e logicamente antecedenti o concomitanti rispetto al provvedimento impugnato. Diversamente se la contestazione riguarda una fase procedimentale successiva, destinata ad essere assorbita, in caso di esito congruo, nel finale ed eventuale provvedimento di aggiudicazione va dichiarato l’inammissibilità.

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2015, n. 3437