Corte Costituzionale, 16 luglio 2008, n. 278
Viola gli artt. 3 e 24 Cost. la disposizione di cui allâart. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non consente lâutilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata lâidentitĂ del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
La Corte ha dichiarato lâillegittimitĂ della norma richiamando un proprio precedente relativo allâopposizione a ordinanza-ingiunzione. Con la sentenza n. 98 del 2004 fu dichiarata lâillegittimitĂ costituzionale dellâarticolo 22 della Legge 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consentiva lâutilizzo del servizio postale per la proposizione dellâopposizione alla ordinanza-ingiunzione, affermando lâesigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilitĂ degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli allâesercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata.
ÂŤLâargomento può essere solo in parte riferito alla procedura di impugnazione del decreto di espulsione, la quale, pur essendo improntata alla massima semplicitĂ di forme ed allâobbiettivo di un accesso immediato alla giustizia, si colloca in un contesto del tutto particolare.
Il sistema delineato dalla norma denunciata, infatti, nel consentire allo straniero di sottoscrivere personalmente il ricorso, prevede che questâultimo sia depositato presso la cancelleria del giudice competente, o, in caso di rientro nel Paese dâorigine o in altro luogo, che sia presentato per il tramite dellâautoritĂ consolare o diplomatica italiana nel Paese di destinazione.
La presentazione del ricorso, in altri termini, viene articolata in modo tale da garantire la certezza circa lâidentitĂ dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione. Nei casi di proposizione del ricorso per mezzo del difensore o della rappresentanza diplomatica, questa garanzia risulta pienamente assicurata. Altrettanto può dirsi nel caso di sottoscrizione personale del ricorso da parte dello straniero e conseguente deposito del medesimo presso la cancelleria del giudice competente con consegna a mani del cancelliere. Nel caso, invece, di trasmissione del ricorso a mezzo posta lâidentitĂ del ricorrente potrebbe non risultare garantita. Conseguentemente non potrebbero ritenersi soddisfatte quelle esigenze di certezza perseguite dal legislatore.
Ovviamente, però, quando, vi sia certezza circa lâidentitĂ dello straniero non vâè ragione di escludere lâutilizzabilitĂ del servizio postale per la presentazione del ricorso. In tale ipotesi, infatti, lâesclusione risulterebbe incongrua.
Nei termini che precedono, quindi, va dichiarata lâillegittimitĂ costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non consente lâutilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata lâidentitĂ del ricorrente in applicazione della normativa vigenteÂť.
Corte Costituzionale, 16 luglio 2008, n. 278






