Cassazione penale, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 5415
Il ricorso per cassazione può avere a oggetto anche soltanto l’eccezione d’illegittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata.
«Sebbene secondo un orientamento interpretativo che si è andato affermando nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione possa avere ad oggetto anche soltanto l’eccezione d’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità qualora la questione non sia rilevante, nel senso che dall’invocata dichiarazione d’illegittimità non possa conseguire una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini d’annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 1^, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509; Sez. 1^, n. 409 del 10/12/2008, dep. 2009, Sardelli, Rv. 242456; Sez. 6^, n. 31683 del 31/03/2008, Reucci, Rv. 240780).
Presupposto necessario dello scrutinio di legittimità costituzionale attivabile ad opera d’ogni autorità giurisdizionale è, infatti, che vi sia un giudizio che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità».
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Cassazione penale, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 5415






