Cassazione civile, sez. unite, 20 dicembre 2006, n. 27188
«Il regolamento CE n. 2201/2003 si occupa delle decisioni di divorzio, separazione personale ed annullamento del matrimonio, ed inoltre delle decisioni in tema di “responsabilità genitoriale”, in esse espressamente includendo quelle sull’affidamento dei figli minori (art. 1).
L’art. 21, comma 1, fissa il principio generale secondo cui ciascuno Stato membro riconosce le decisioni pronunciate in altro Stato “senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”, e, poi, con il comma 2, in riferimento al rapporto matrimoniale, puntualizza che tale esenzione da ulteriori procedimenti si riferisce anche agli aggiornamenti delle iscrizioni anagrafiche consequenziali a statuizioni non più impugnabili.
Il riconoscimento, dunque, è automatico. […]
Con specifico riferimento alle decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, emesse ed esecutive in uno Stato membro, l’art. 28, comma 1, stabilisce che “sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purchè siano state notificate”.
Dal collegamento delle riportate norme emerge che le decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell’automatico riconoscimento (restando l’eventuale disconoscimento subordinato ad un’iniziativa di parte), non possono, solo perchè riconosciute, essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un’attività modificativa della situazione in atto, all’uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, un’apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell’interessato».
Cassazione civile, sez. unite, 20 dicembre 2006, n. 27188






