Corte di Giustizia UE, 15 febbraio 2015, C. 601-15
Il diritto dellâUnione consente il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico
La presentazione di una nuova domanda di asilo da parte di una persona destinataria di una decisione di rimpatrio non può invalidare tale decisione
Nel 1995 J.N. ha presentato una prima domanda dâasilo nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata respinta nel 1996. Nel 2012 e nel 2013 J.N. ha presentato nuove domande dâasilo. Nel 2014 il segretario di Stato ha respinto lâultima delle suddette domande, ha ingiunto a J.N. di lasciare immediatamente lâUnione europea e ha emesso nei suoi confronti un divieto di ingresso per un periodo di dieci anni. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto con sentenza definitiva.
Fra il 1999 e il 2015 J.N. è stato condannato in ventuno occasioni a pene pecuniarie e detentive per diversi reati (in maggioranza furti). Da ultimo, nel 2015, J.N. è stato arrestato per aver commesso un furto e non aver ottemperato al divieto dâingresso impostogli. Egli è stato condannato ad una nuova pena detentiva e, successivamente, è stato posto in stato di trattenimento in quanto richiedente asilo. Mentre scontava una pena detentiva, infatti, J.N. aveva presentato una quarta domanda di asilo.
In tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), adito con un ricorso da J.N., ha sottoposto una questione alla Corte di giustizia. Esso fa segnatamente riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellâuomo relativa alle fattispecie in cui può essere disposto il trattenimento di un richiedente asilo. Il giudice nazionale sâinterroga, nelle circostanze date, sulla validitĂ della direttiva 2013/33 (Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative allâaccoglienza dei richiedenti protezione internazionale) che autorizza il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
La Corte si è pronunciata nellâambito di un procedimento pregiudiziale dâurgenza, constatando anzitutto che la misura di trattenimento, prevista dalla direttiva, risponde effettivamente ad un obiettivo dâinteresse generale riconosciuto dallâUnione.
La tutela della sicurezza nazionale e dellâordine pubblico contribuisce parimenti alla tutela dei diritti e delle libertĂ altrui. A tale riguardo la Carta dei diritti fondamentali dellâUE enuncia il diritto di ogni persona non solo alla libertĂ , ma altresĂŹ alla sicurezza.
La Corte esamina in seguito se il legislatore dellâUnione sia rimasto nei limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti e se abbia rispettato il giusto equilibrio fra il diritto alla libertĂ del richiedente asilo e le esigenze di tutela della sicurezza nazionale o dellâordine pubblico.
Tenuto conto dellâimportanza del diritto alla libertĂ e della gravitĂ dellâingerenza che una misura di trattenimento costituisce, la Corte pone in evidenza che le restrizioni allâesercizio di tale diritto devono operare entro i limiti dello stretto necessario.
La Corte constata che la possibilità di trattenere un richiedente asilo è subordinata al rispetto di un complesso di condizioni che concernono in particolare la durata della detenzione (che deve essere la piÚ breve possibile).
Essa aggiunge che il rigoroso inquadramento cui è soggetto il potere riconosciuto alle autoritĂ nazionali competenti in tale ambito è altresĂŹ garantito dallâinterpretazione delle nozioni di ÂŤsicurezza nazionaleÂť e di ÂŤordine pubblicoÂť.
La Corte ha giudicato che la nozione di ÂŤordine pubblicoÂť presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dellâordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, lâesistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della societĂ .
Quanto alla nozione di ÂŤpubblica sicurezzaÂť, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna. Di conseguenza, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonchĂŠ la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza.
Il Raad van State ha fatto presente alla Corte che, sulla base della propria giurisprudenza, la presentazione di una domanda dâasilo da parte di una persona interessata da una procedura di rimpatrio ha lâeffetto dâinvalidare una decisione di rimpatrio anteriore. A tale riguardo la Corte pone in rilievo che, in ogni caso, lâeffetto utile della direttiva 2008/1152 impone che una procedura avviata e da cui è derivata una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto dâingresso, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta â a causa del deposito di una domanda di protezione internazionale â dal momento del rigetto in primo grado della stessa. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a non compromettere la realizzazione dellâobiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115, ossia lâinstaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
La Corte ricorda inoltre che dal dovere di lealtĂ degli Stati membri e dalle esigenze di efficacia discende che lâobbligo per gli Stati membri di procedere, nelle ipotesi della direttiva, allâallontanamento deve essere adempiuto con la massima celeritĂ . Detto obbligo non sarebbe rispettato se lâesecuzione di una decisione di rimpatrio fosse ritardata dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, la procedura non potesse essere ripresa alla fase in cui era stata interrotta, ma dovesse invece ricominciare.
La Corte rileva infine che, autorizzando gli Stati membri ad adottare misure di trattenimento per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, la direttiva 2013/33 non è in contrasto con il livello di protezione offerto dalla Convenzione europea dei diritti dellâuomo (CEDU) che consente il trattenimento di una persona contro la quale un procedimento dâespulsione è ÂŤ in corso Âť.
In conclusione, la Corte constata che la validità della direttiva 2013/33, laddove autorizza siffatte misure di trattenimento, la cui portata è inquadrata rigorosamente al fine di soddisfare i requisiti di proporzionalità , non può essere rimessa in discussione.
Corte di Giustizia UE, 15 febbraio 2015, C. 601-15






